Archivio dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.) - Comitato di Patronato di Villastellone


Fondo: AONMI 1-25

Estremi cronologici:

1928 fino a 1978

Descrizione estrinseca:

5 serie, 25 unità


L'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (O.N.M.I.) fu istituita come ente morale, con sede in Roma, con la legge 10 dicembre 1925 n. 2277, poi modificata dal regio decreto del 21 ottobre 1926 n. 1904 e dalla legge del 13 aprile 1933 n. 298. La normativa prevedeva in ogni comune un Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, doveva provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia. Il Comitato di patronato aveva sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune. In questi ambulatori specializzati si vigilava sull'allattamento affidato a madri o balie, sull'igiene, sull'educazione e morale dei fanciulli minori di quattordici anni abbandonati, in concorso con le Congregazioni di carità. A norma della legge n. 2277/1925, e poi del R.D. n. 2316/1934, il Comitato era composto da membri di indiscussa probità ed esperti in materia di assistenza materna ed infantile, e si appoggiavano a patroni come: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del Tribunale, l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto ed infine, la segretaria del Fascio femminile. I patroni erano considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali. Per il R.D. n. 2316/1934 il podestà o suo delegato era di diritto presidente del Comitato di patronato. Le nomine del presidente e del vice-presidente dei Comitati aggiunti erano fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione.
La legge 1° dicembre 1966, n. 1081 mutava la denominazione del 'Comitato di patronato' in 'Comitato comunale'. Inoltre prevedeva una diversa composizione di detto organo locale: esso era composto infatti dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, con l'incarico di presidente; da tre consiglieri comunali; da due membri designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali; dal presidente dell'Ente comunale di assistenza; dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco; da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare; dal presidente del patronato scolastico; da un sacerdote; da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale. La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglieva e trasferiva le funzioni dell'Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia previsti dall'art. 5 del R.D. n. 2316/1934. La medesima legge n. 698/1975 disponeva che restassero attribuite allo Stato e venissero esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.